RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).

        Il presente decreto-legge dispone la proroga in via di urgenza di numerosi termini in scadenza, previsti da disposizioni legislative concernenti l'attuazione di adempimenti da parte delle amministrazioni pubbliche, al fine di corrispondere ad esigenze di ordine sociale ed organizzativo.
        Le disposizioni contenute nel provvedimento non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato, né in generale per la finanza pubblica, ad eccezione delle disposizioni qui di seguito richiamate.
        L' articolo 2, comma 3, concerne la proroga dei termini in materia di versamenti relativi agli obblighi previdenziali e tributari delle imprese in crisi colpite dall'«emergenza aviaria».
        Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si applicava a tutta la filiera dell'avicolo ed a tutti i debiti contributivi in atto alla data del 1o gennaio 2006, differendoli per dieci mesi fino al 31 ottobre. Lo stesso decreto ha previsto il pagamento di questi sospesi in quattro mensilità anticipate nel periodo dal 16 novembre al 16 febbraio 2007.
        Con il comma 3 in esame si prevede la possibilità di versare la prima e seconda rata entro il 29 dicembre 2006, sempre con il pagamento degli interessi legali, nonché il semplice differimento al 30 giugno 2007 delle rate in scadenza a gennaio e a febbraio 2007. Per quest'ultimo differimento di circa quattro mesi è stato quantificato prudenzialmente un importo relativo al maggiore onere per l'approvvigionamento delle risorse finanziarie corrispondenti al ritardato versamento pari a circa 50.000 euro per l'anno 2007, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
        Per quanto riguarda, invece, gli aspetti di natura fiscale, con la norma si dispone, anche con riferimento ai versamenti tributari oggetto di sospensione, la possibilità di effettuarli in un'unica soluzione o in quattro rate trimestrali, di cui la prima entro il 16 gennaio 2007.
        Si ipotizza che una buona parte dei contribuenti interessati non abbia versato quanto dovuto allo scadere del periodo di sospensione, alla luce anche del comunicato dell'Agenzia delle entrate del 15 novembre scorso, per cui non si ritiene di ascrivere effetti finanziari alla norma in esame in quanto essi avrebbero comunque versato nell'anno 2007 ricorrendo all'istituto del «ravvedimento operoso».
        L'articolo 2, comma 4, prevede la proroga e l'estensione dei compiti del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE),

 

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nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, considerato che l'attuale Commissario scade il 31 dicembre 2006. Esso svolge la sua attività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il suo ruolo è particolarmente importante per il superamento delle emergenze in zootecnica (BSE, blue tongue, influenza aviaria eccetera).
        La spesa annua del Commissario non supera i 150.000 euro.
        La copertura finanziaria è assicurata mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, che reca risorse di parte corrente non utilizzate.
 

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